Art. 2.
(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e allo scopo di consentire lo svolgimento coordinato delle funzioni previste dalla legislazione vigente nonché al fine di dare attuazione alle misure contenute nel codice della strada è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, di seguito denominata «Sala unificata».
      2. La nomina dei componenti della Sala unificata è disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

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      3. Il decreto di cui al comma 2, recante, altresì, disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento della Sala unificata, è emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata.
      5. La Sala unificata è composta da:

          a) un rappresentante della Polizia di Stato, proposto dal Capo della Polizia;

          b) un rappresentante dell'Arma dei carabinieri, proposto dal Comandante generale dell'Arma;

          c) un rappresentante del Corpo della guardia di finanza, proposto dal Comandante generale del Corpo;

          d) un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

          e) un rappresentante della Conferenza unificata;

          f) un rappresentante dell'ANAS Spa, designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

          g) due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

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          h) due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada, proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale;

          i) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste, proposti dal Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

          l) due rappresentanti delle associazioni di utenti e consumatori, proposti dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

      6. Per il funzionamento della Sala unificata è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.